«Con un emendamento della Lega alla legge sulla salvaguardia delle manifestazioni di rievocazione storica e del patrimonio culturale immateriale, sarà consentita per legge l’organizzazione dei falò tradizionali. Un’usanza diffusa su tutto il territorio nazionale, dai falò di Sant’Antonio a gennaio, ai pan e vin veneti, ai tanti organizzati in occasione del passaggio tra l’inverno e la primavera. Una tutela per tradizioni antiche che la Lega vuole siamo tramandate, rispetto alle esasperazioni ambientaliste che ne hanno spesso intralciato l’organizzazione. Un sano patrimonio culturale e di identità del territorio che viene preservato con l’approvazione di questo emendamento, entrando in legge».
Così i deputati della Lega Stefano Candiani, Fabrizio Cecchetti, Luca Toccalini, Rebecca Frassini, Simona Bordonali, Silvana Comaroli, Erik Pretto, Bof Gianangelo.
Del tema si era discusso di recente anche nel Consiglio regionale della Lombardia, con una richiesta di chiarimenti bipartisan sulle norme per il miglioramento della qualità dell’aria che vietano i fuochi (leggi qui).
L’emendamento della LegaDopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis
(Manifestazioni di rievocazione storica e ricorrenze della tradizione popolare)
1. All'articolo 59 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
«Le norme di cui al presente articolo e gli eventuali regolamenti locali in materia non si applicano in occasione di manifestazioni di rievocazione storica e ricorrenze della tradizione popolare.».
2. L'accensione di falò in occasione di manifestazioni di rievocazione storica e ricorrenze della tradizione popolare non rientrano nel campo di applicazione della parte IV «Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati» del decreto legislativo n. 152 del 2006 «Norme in materia ambientale».
3. Le regioni hanno la facoltà di regolamentare, in conformità alle normative nazionali, la salvaguardia dei falò e dei fuochi rituali delle manifestazioni di rievocazione storica e ricorrenze della tradizione popolare.
In riferimento ai divieti di cui all’art.10 della legge quadro in materia di incendi boschivi 21 novembre 2000, n. 353, le regioni possono prevedere speciali e motivate deroghe, legate anche all’andamento degli incidenti giornalieri di pericolo per gli incendi boschivi per la salvaguardia dei faló e dei fuochi rituali, dettando le eventuali prescrizioni del caso; faló e fuochi rituali sono comunque vietati nelle giornate di vento.
8.01001 (Nuova formulazione – interno)
Cecchetti, Toccalini, Candiani.