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Cronaca | 23 luglio 2024, 21:16

Tragedia del Mottarone, il gup chiede di modificare le accuse: si torna in aula il 12 settembre

La giudice, accogliendo le tesi difensive, ha invitato la Procura a modificare i capi di imputazione, ritenendo che vadano escluse l'aggravante dell'antinfortunistica e la sussistenza dei reati dolosi

Tragedia del Mottarone, il gup chiede di modificare le accuse: si torna in aula il 12 settembre

Clamorosa svolta al processo per la tragedia della Funivia del  Mottarone: al termine della sessione dell'udienza preliminare la Gup Rosa Maria Fornelli ha di fatto smontato l'impianto accusatorio della Procura della Repubblica di Verbania, chiedendo al pm di riformulare i capi di imputazione, escludendo ad esempio i reati relativi alla sicurezza del lavoro. Di fronte alla richiesta del Gup ora la Procura della Repubblica potrà riscrivere la formulazione dei capi di imputazione e ripresentarsi alla prossima udienza, già fissata per il 12 settembre, per sottoporla nuovamente al vaglio del giudice. Nel caso il Pm decida di non accogliere le richieste del Gup, quest'ultimo potrebbe rinviare il fascicolo alla Procura facendo tornare indietro le lancette del processo alla chiusura delle indagini.

Quattordici pagine fitte di notazioni e di riferimenti alla dottrina e alla giurisprudenza. Un lavoro certosino di “smontaggio” e riscrittura delle argomentazioni del Pubblico Ministero che colpisce al cuore l’impianto delle accuse. La Giudice dell’Udienza Preliminare Rosa Maria Fornelli, imbracciando idealmente una matita rossa e blu, sottolinea i punti della richiesta di rinvio a giudizio formulata dal Pm e ne mette in evidenza quelle che definisce come carenze sul piano della “determinatezza  e completezza dell’imputazione” e della “correttezza della qualificazione del fatto-reato”. Gran parte dell’ordinanza è riservata alla confutazione di una delle architravi dell’accusa, cioè che i fatti di cui sono accusati gli imputati siano anzitutto reati contro la sicurezza del lavoro. Facendo ampio riferimento alla sentenza della Cassazione sul disastro ferroviario di Viareggio del 2009, che ha escluso l’aggravante della violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro, la Giudice scrive che “le disposizioni la cui inosservanza la stessa Procura contesta come eziologicamente correlata alla verificazione degli eventi di danno contestati agli imputati rappresentino norme cautelari il cui scopo di tutela è rappresentato non già dalla salute e sicurezza dei lavoratori quanto alla sicurezza del trasporto funiviario. Con un ragionamento molto approfondito e in punta di dottrina, Fornelli conclude che “non è condivisibile la sovrapposizione di aree di rischio diverse”

Con lo stesso approfondito esame, il Gup contesta alla Procura il fatto che “Il medesimo evento di danno non puo essere addebitato due volte ai medesimi soggetti (Nerini, Tadini e Perocchio) sia a titolo di dolo che di colpa”, e nella parte finale dell’ordinanza entra nel merito di un’altra questione cruciale, quella della corresponsabiità di Nerini e Perocchio nella decisione di applicare i “forchettoni”.  “Si tratta – scrive Fornelli -  di selezionare quale condotta attiva od omissiva abbia avuto un ruolo preponderante nella spiegazione dell'evento. Nel caso in esame a  ben vedere poco rileva il preteso concorso morale, atteso che ciò che determina autenticamente l'attribuzione di paternità del fatto ai menzionati imputati è piuttosto il risvolto della contestata adesione alla decisione rappresentato dall’omesso impedimento dell'evento che il direttore di esercizio e il gestore dell'impianto erano tenuti a impedire”.

Il coordinatore del pool difensivo di Leitner, avvocato Federico Cecconi, ha commentato fuori dall'aula l'esito dell'udienza. "Oggi - ha detto - abbiamo assistito a una rivisitazione estremamente articolata  delle imputazioni da parte del giudice per l'udienza preliminare, che le ha esaminate  una per una evidenziando elementi di criticità, che inevitabilmente  hanno condotto il giudice a chiedere la riformulazione di alcune imputazioni e alla eliminazione di alcune contestazioni". "La ragione - ha spiegato Cecconi - è presto chiarita: si ritiene che non vi siano delle circostanze aggravanti, quella ad esempio della violazione delle normative antinfortunistiche che costituiva il presupposto logico giuridico necessario per le contestazioni alle società. Il Gup ha criticato anche il fatto che ci siano state contestazioni relative a condotte in parte dolose e in parte colpose che non sono state armonizzate l'una con l'altra". 

"Tutto questo - ha concluso il legale - è stato quindi ricondotto inevitabilmente a quella che è una disposizione di legge molto chiara che impone al pubblico ministero o di procedere nei termini che sono stati spiegati in modo molto specifico dal giudice.  In caso contrario inevitabilmente il giudice  deve prendere atto di una inerzia rispetto alle sollecitazioni rivolte al pubblico ministero e procedere alla  restituzione degli atti al Pm per indeterminatezza".

Da Vconews.it

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